Come Proporre un Eventuale Reclamo
Il Contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha la facoltà di inoltrare RECLAMO per iscritto all’Intermediario (reclami relativi alla sua condotta ovvero a quella dei suoi dipendenti o collaboratori).
Analogamente il Contraente ha la facoltà di inoltrare il proprio eventuale reclamo (avente ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale ovvero la gestione dei sinistri) all’Impresa di assicurazione preponente, ai recapiti indicati nel documento denominato DIP aggiuntivo.
N.B. un “reclamo” è una dichiarazione d’insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un’Impresa di assicurazione, di un Intermediario assicurativo ovvero di un Intermediario iscritto nell’elenco annesso, relativa ad un contratto oppure ad un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Qualora il contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo ovvero in caso di assenza di riscontro da parte dell’Intermediario o dell’Impresa di assicurazione entro il termine di legge (45 giorni), il Contraente potrà rivolgersi direttamente all’IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’Intermediario o dall’Impresa preponente e l’eventuale riscontro.
Il RECLAMO potrà essere inviato all’IVASS – via del Quirinale 21 – 00187 Roma anche via Fax al numero 06.42.13.32.06 ovvero tramite P.E.C.: tutela.consumatore@pec.ivass.it / ivass@pec.ivass.it eventualmente anche utilizzando il MODULO appositamente predisposto, disponibile al seguente link dell’IVASS: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html.
La GUIDA per la presentazione del reclamo è inoltre consultabile cliccando sul seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/guida_reclami.pdf.
Si ricorda che, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
Mediazione: interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9.8.2013 n. 98).
Negoziazione assistita: tramite richiesta del proprio avvocato, con le modalità indicate nella L 162 del 10 novembre 2014.
Procedura di conciliazione paritetica: per controversie relative a sinistri RC Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000.00 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema www.ivass.it/consumatori/rc-auto/sinistri/CONCILIAZIONE_PARITETICA.pdf
Procedura di arbitrato: ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione:
Perizia contrattuale ed arbitrato: ove prevista dalle Condizioni di assicurazione per le garanzie diverse dalla RC Auto

